Si ha usura quando nella concessione dei prestiti vengono richiesti tassi di interesse elevati considerati sproporzionati e illegali.
Più precisamente, è definito usurario il tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento che supera le soglie stabilite dalla legge.
Usura bancaria
L’usura bancaria è una fattispecie normativa introdotta dall’Art. 644 del Codice penale italiano ed è stata riformulata dalla Legge n. 108 del 7 marzo 1996, che ha apportato profonde innovazioni e modifiche in materia di usura nell’ordinamento giuridico dell’Italia.
La norma ha ridefinito il quadro complessivo descritto dalla fattispecie affiancando ai parametri puramente soggettivi, previsti dalla vecchia formulazione, (lo “stato di bisogno” del quale taluno abbia “approfittato” conseguendo vantaggi per sé o per altri) nuovi parametri cosiddetti “oggettivi”.
Trimestralmente la Banca d’Italia, proprio al fine di valutare l’esistenza di usura bancaria, stabilisce il tasso di interesse massimo, detto ‘tasso soglia’, che gli Istituti possono applicare ai clienti all’atto dell’accensione di un rapporto di finanziamento.
Il principale ambito di operatività della disciplina è costituito dai conti correnti, dai mutui e da altre operazioni di finanziamento e credito.
Usura in conto corrente
L’Usura in conto corrente è determinata dai costi addebitati al correntista, connessi alle operazioni di erogazione del credito, ai sensi dell’art. 1, comma 3, L.108/96, rappresentati dalle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.
Quando si ha usura in conto corrente?
In termini tecnici, l’usura si verifica quando il TAEG (Tasso effettivo globale) è superiore al tasso soglia.
Cosa succede se si rileva usura in uno o più trimestri?
Nel trimestre dove è accertata l’usura, tutto ciò che il Cliente ha corrisposto a titolo di interessi debitori, commissioni di massimo scoperto e spese, viene rettificato e in quel trimestre non si applicano competenze.
Mutui ed altri finanziamenti
Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, secondo comma c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento.
Per determinare l’usurarietà in un contratto di finanziamento diviene determinante valutare quali oneri vadano inclusi per il raffronto con il tasso soglia: interessi corrispettivi, spese, interessi moratori.
La legge 108/96 stabilisce il limite (oggettivo) oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (cosiddetto tasso soglia).
Il confronto con la soglia è da effettuarsi:
- Sulle condizioni pattuite da contratto (usura ab origine o contrattuale)
- Sulle condizioni realmente applicate (usura sopravvenuta)
Usura originaria
L’usura bancaria originaria è quella di cui alla L. 24/01 che ha stabilito che, ai fini dell’applicazione sia dell’art. 644 c.p. che dell’art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Quando si ha usura originaria?
Per la determinazione dell’usura contrattuale occorre fare riferimento alle condizioni pattuite al momento della sottoscrizione del contratto.
Cosa succede in caso di usura contrattuale?
Se il tasso soglia è violato si applica l’art. 1815 c.c. che sancisce la nullità della relativa clausola e la conseguente non debenza di alcun interesse da parte del cliente: il prestito concesso diventa in sostanza a titolo gratuito e il cliente può agire per la ripetizione di tutte le somme versate a titolo di interessi, spese e competenze.
Cosa raffrontare alla soglia?
A chiarire cosa debba considerarsi ai fini del raffronto con la soglia originaria è intervenuta la Cassazione con la sentenza 350/13, che sancisce: ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.
Dunque il confronto con la soglia è da effettuarsi sui seguenti elementi del contratto:
- TAEG: nel costo effettivo devono essere ricomprese tutte le voci di costo, spese, interessi, commissioni, remunerazioni, comunque denominate, escluse le voci di imposte e bolli, stabilite al momento della pattuizione ed a prescindere dal pagamento delle stesse;
- TASSO DI MORA: la sentenza Cass. N. 350/13 sancisce che, nel confronto con la soglia, devono essere considerati tutti gli interessi pattuiti, compresi quelli di mora.
Usura sopravvenuta
L’usura bancaria sopravvenuta, invece, si verifica quando, indipendentemente da quanto pattuito alla stipula del contratto, lo stesso diventa usurario nel corso del rapporto a seguito della variazione dei tassi soglia di cui ai citati decreti ministeriali, ovvero per l’applicazione di spese e competenze che determinano un costo effettivo del credito superiore alle soglie di periodo.
La verifica del superamento del tasso soglia viene effettuata al pagamento effettivo delle rate, quando l’applicazione di interessi di mora, spese e commissioni potrebbe determinare lo sforamento delle soglie legali.